Regole simili a quelle in vigore per l’outdoor nell’ordinanza che ieri, 20 aprile, il nuovo commissario per l’emergenza Peste suina africana (Psa), Vincenzo Caputo, ha firmato dopo alcuni giorni di attesa. Si potranno sempre percorrere i sentieri a piedi e in bici rimanendo sul tracciato e cambiandosi le calzature dopo l’escursione, disinfettandole come era già stato previsto. Autorizzata anche la pesca e per la ricerca di funghi e tartufi. Rispetto a un anno fa queste regole varranno però su 154 Comuni tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna anziché 114 dopo l’allargamento della zona infetta. L’ultimo ampliamento, pochi giorni fa, ha interessato il Comune di Savona. Si potrà anche andare a caccia mentre per il cinghiale sarà consentito solo l’abbattimento, utilizzando i cani in una parte della zona infetta. Resta da capire se saranno attivati i controlli sulle regole da rispettare, finora quasi del tutto assenti.
https://www.giornale7.it/peste-suina-evitata-la-chiusura-totale-delloutdoor-nella-zona-infetta/ (22/04/2023)
Stralcio dall’Ordinanza n. 2/2023: Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana emanate dal Commissario straordinario alla peste suina africana
Allegato 2
Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività in zona di restrizione ii PSA.
TREKKING
- a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;
- b) l’accesso ai sentieri è consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette;
- c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l’abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d’acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d’accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
- d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;
- e) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all’arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l’escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus;
- f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio;
- g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di 20 persone;
- h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;
- i) al termine dell’attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l’attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.
BIKING
Nell’ambito di questa attività occorre:
- a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- b) al termine dell’attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l’attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- d) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
- e) per l’accesso ai sentieri e in generale all’attività di biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.
RICERCA DI FUNGHI [E TARTUFI]
Premesso che l’attività di ricerca di funghi all’interno della zona di restrizione II di cui sopra è consentita ai soli residenti nei comuni della zona II (evitare che cercatori possano effettuare la ricerca in zone di potenziale circolazione virale e successivamente recarsi in aree dove tale circolazione non risulta ancora dimostrata), nel corso della stessa, dovranno essere assicurate le necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell’area. Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:
- a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);
- b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l’area (altamente raccomandato l’uso specifico di calzature dedicate);
- c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all’attività di ricerca;
- d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;
- e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito;
- f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell’attività, utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressività (del tipo spray igienizzanti mani anti Covid);
Nel corso delle attività, inoltre, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e dovranno essere accuratamente evitati rumori e comportamenti che potrebbero causare disturbo della fauna presente. Infine, si rammenta che dovrà essere segnalato all’Autorità Competente Locale (ACL) ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà). Si precisa inoltre che la deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II, nel rispetto delle misure di biosicurezza sopra riportate.
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